Documento Valutazione Rischi - DVR
ai sensi del D.Lgs 81/08
Che cos'è il DVR?
Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica.
A cosa serve il DVR?
In esso sono contenute tutte le descrizioni di tutti gli interventi e procedure che devono essere prese all'interno degli ambienti di lavoro con lo scopo di ridurre rischi e pericoli. In caso di mancata redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1,il datore di lavoro rischia di essere punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc..
Chi deve redigere il DVR?
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento relativo, secondo l'articolo 17 comma 1 del D.Lgs 81/2008. Tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente. Spesso però il DVR viene redatto dal RSPP, da un consulente esterno o da un dipendente con mansioni sulla sicurezza. La responsabilità di quanto scritto resta comunque in capo al datore di lavoro. Il DVR va redatto entro 90 giorni nei casi delle aziende appena costituite.
Perchè ACCERTA S.p.A.?
Ed è qui che interviene ACCERTA S.p.A., con professionisti qualificati che aiutano il datore di lavoro a redigere un corretto DVR. I nostri professionisti faranno un sopralluogo del processo lavorativo insieme al datore di lavoro per identificare appunto quali sono le attività e le fasi dei processi dell'azienda. Dopodichè, una volta identificati i rischi, si passerà alla redazione del DVR vero e proprio, con l'individuazione delle opportune misure di prevenzione e protezione da attuare. In tutte queste fasi sarà necessaria la presenza del titolare. I nostri professionisti elaboreranno il DVR insieme al titolare, e non al posto del titolare.
Il DVR scade?
Non esiste alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento DVR. Queste operazioni sono obbligatorie soltanto a seguito di:
- modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
- modifiche dell'organizzazione generale del lavoro;
- casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di quelle presenti;
In ciascuno di questi casi si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell'azienda.

DVR e COVID-19, cosa cambia?
La diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus denominato COVID-19 – diffusione ormai riconosciuta come pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – pone, oltre ai gravissimi problemi di gestione dell'emergenza che i nostri servizi sanitari stanno fronteggiando già da settimane, anche delle non trascurabili problematiche sul piano della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo. A tal proposito si è espresso il Ministero della Salute, con la Circolare del 29 Aprile 2020, avente ad oggetto indicazioni operative relative alle attività del Medico competente, nella quale si richiama l'attenzione sull'importanza della figura del Medico competente nella fase di riapertura delle attività produttive.
Come ci si comporta?
Il nuovo ceppo di Coronavirus denominato COVID-19 è stato classificato come rischio biologico.
E' importante fare una distinzione tra:
- Luoghi di lavoro esposizione Covid-19 specifica, quindi ambiente sanitario, addetti alla sicurezza e delle forze dell'ordine, laboratori analisi etc.
- Luoghi di lavoro esposizione Covid-19 generica, quindi settore industriale, civile, terziario, commerciale, scuole, grandi e piccole distribuzioni, ristorazione, trasporti etc.
Nel primo caso il datore di lavoro avrà già individuato il rischio biologico, e quindi già aggiornato il DVR. Quindi sarà sufficiente una integrazione, magari con una specifica procedura, in modo da ridurne al minimo la pericolosità. Le azioni di contenimento dipendono dalla valutazione effettuata, che deve comprendere corretta informazione, formazione e fornitura dei DPI.
Nel secondo caso, il datore dopo aver valutato il rischio definirà se integrare il nuovo agente nel Dvr Biologico. Pertanto, non è quindi obbligato ad aggiornare il Dvr, in quanto il virus non è legato direttamente all'attività svolta e ai rischi della mansione. La formulazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che nel delimitare l'oggetto della valutazione dei rischi fa riferimento a «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori», sembra deporre a favore di una valutazione onnicomprensiva, che includa anche i rischi non strettamente connaturati all'attività produttiva. Per tale motivo, noi di ACCERTA S.p.A. consigliamo l'aggiornamento del DVR per qualsiasi società includendo i rischi connessi al COVID-19.
Per un preventivo vi rimandiamo alla pagina dei preventivi presente sul sito, in alternativa potrete contattare la Segreteria Accerta.