462/01 - Impianti elettrici - Accerta S.p.A.

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462/01

Verifiche Periodiche e Straordinarie agli impianti elettrici

Verifiche Impianti Elettrici - 462/01

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività  Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPA. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Abilitazioni Ministeriali per le verifiche agli impianti elettrici

ACCERTA S.p.A. nel dicembre del 2005 è stato abilitato dal Ministero delle attività  produttive su tutte le 4 aree previste dal DPR n. 462 del 22 Ottobre 2001 e qui sotto riportate:

  • impianti di messa a terra relativi ad impianti alimentati con tensione fino a 1000 V;
  • impianti di messa a terra relativi ad impianti alimentati con tensione oltre a 1000 V;
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti elettrici collocati in luogo di lavoro con pericolo di esplosione.

Le verifiche periodiche servono ad accertare che i componenti dell'impianto (relativi ai sistemi di protezione dai contatti indiretti), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i livelli di efficacia e di sicurezza stabiliti dalle norme CEI.

Le verifiche straordinarie sono necessarie per accertare la conformità  dell'impianto in particolare:

  • analisi della documentazione impianto;
  • esito negativo della verifica periodica;
  • modifiche sostanziali apportate all'impianto;
  • richiesta del Cliente.

Il DPR 462/2001 rende necessarie le verifiche in tutti gli ambienti di lavoro, intesi come luoghi in cui opera personale o a tempo indeterminato o saltuariamente, ma con continuità  nel tempo.
L'effettuare le verifiche, oltre al rispetto della legge, tutela e riduce i rischi e dei lavoratori/condomini che degli amministratori/datori di lavoro.

Inosservanza al DRP 462/01 e relative sanzioni

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività  di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

  • Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità  dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01;
  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00, in caso di applicabilità  degli artt. 64, 71, comma 1, 2, 4, 7 e 8 del DLgs 81/08;
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00, in caso di applicabilità  dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs 81/08;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 2.500,00, in caso di applicabilità  dell'art. 71, comma 6, 9 e 11 del D.Lgs 81/08.

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l'amministratore delle s.r.l.).

Iter Certificativo
Perchè affidarsi ad ACCERTA S.p.A.

I vantaggi di rivolgersi ad ACCERTA S.p.A. sono i seguenti:

  • Prezzi contenuti e qualità  del servizio
  • Tempestività  nell'erogazione del servizio;
  • Flessibilità  nell'orario dell'esecuzione della verifica con particolare attenzione per quelle situazioni che potrebbero comportare la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica;
  • Agevolazioni per chi affida ad ACCERTA S.p.A. diversi impianti.

ACCERTA S.p.A. mette sempre a disposizione un Tecnico competente dello staff per rispondere a Vostri dubbi tecnico-commerciali, per formulare preventivi ad hoc, per programmare al meglio le uscite sul campo in base alle Vostre esigenze.

Siamo disponibili anche a sopralluoghi sul posto e a incontri di carattere tecnico-commerciale, al fine di poter meglio valutare il costo del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso.

NUOVA LEGGE n° 8 del 28 febbraio 2020 – Nuove tariffe, banca dati informatizzata e comunicazione all'INAIL in relazione alle Verifiche di cui al DPR 462/01
 
 
In data 29 febbraio 2020 è entrata in vigore la Legge n° 8 del 28/02/20 che conferma e converte il decreto legge n.162 del 30 dicembre 2019, entrato in vigore il 1° Gennaio 2020.
 
La nuova legge introduce, tra l'altro, le tariffe che obbligatoriamente gli Organismi incaricati dai Datori di Lavoro devono applicare per le attività di verifica periodica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/01.
 
Tali tariffe sono quelle identificate dal tariffario ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.165 del 18 luglio 2005 (VEDI TARIFFARIO ALLEGATO) e che quindi dovrà essere applicato per tutte le verifiche effettuate dal 01/01/2020, avendo la suddetta disposizione aggiornato automaticamente anche tutti i contratti in essere (senza quindi necessità di nuova stipula), ai sensi dell'Art. 1339 del Codice Civile.
 
Altre novità introdotte dalla nuova Legge sono l'istituzione, da parte di INAIL, della banca dati informatizzata delle verifiche e l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'INAIL il nominativo dell'Organismo (ACCERTA) da voi incaricato per le verifiche.
 
Tale comunicazione ad INAIL, in attesa che la stessa implementi la modalità elettronica su CIVA, è da inviare a mezzo PEC (per conoscenza ad ACCERTA - info@pec.accerta.it) ed utilizzando lo specifico Modello di Comunicazione predisposto da INAIL stessa. (VEDI MODELLO ALLEGATO)
Via Angelo Mammì, snc
84016 Pagani (SA)
TELEFONO: 081/918688
FAX: 081/915009
E-Mail: info@accerta.it
PEC: info@pec.accerta.it
P.IVA: 03917140653
Organismo accreditato ACCREDIA per la Valutazione e Certificazione dei Sistemi Gestione Qualità in conformità alla UNI EN 9001:2015 nei settori IAF: 01,03,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38
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